Faq - Canone Rai

A partire dal 2016 una legge dello Stato delegato alle società di vendita dell’energia elettrica di addebitare il canone RAI sulle bollette dei contratti elettrici ad uso domestico residente.
L’importo per il 2024 è di € 70,00, suddiviso in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre mediante addebito sulle fatture emesse dal fornitore di energia elettrica 
Iren Mercato adempie a quanto prescritto e applica le regole imposte dall’Agenzia delle entrate.
 

Per fornire informazioni la RAI ha messo a disposizione dei contribuenti il numero verde 800938362.

Chi è tenuto a pagare il canone RAI?
  • Secondo quanto dispone l'Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 - Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).
    Dal 1 gennaio 2016 si presume che il titolare di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente detenga un apparecchio televisivo, quindi gli verrà addebitato in bolletta il canone RAI. L'obbligo c'è anche se l'apparecchio televisivo è affittato o in comodato d'uso,  
  • La presunzione di possesso di un apparecchio televisivo per i titolari di contratto elettrico ad uso domestico residente si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.
  • Il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica (ovvero compresa su uno stato di famiglia).
  • Le regole per la famiglia anagrafica valgono anche per i rapporti di convivenza senza vincoli familiari qualora sia stata comunicata all’anagrafe la a costituzione di nuova convivenza mediante apposita "modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche" predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ed adottata da ogni Comune.
    Per evitare di avere più addebiti occorre comunicare allo Sportello Abbonamenti TV su quale fattura elettrica deve essere addebitato il canone compilando il Quadro B del Modello di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione non deve essere ripresentata annualmente, ma solo se intervengono variazioni nel nucleo familiare. In tal caso sarà necessario compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro B del modello.
  • Se in una famiglia un coniuge ha l’intestazione dell'abbonamento tv e l’utenza elettrica residenziale è invece intestata all’altro coniuge il canone  sarà addebitato sulla fattura per la fornitura di energia elettrica  e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone RAI. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.
  • Chi risiede all’estero ma ha un’abitazione in Italia è tenuto al pagamento
  • Chi è titolare di un contratto per la visione via satellite o via cavo
  • Chi detiene in affitto un appartamento ammobiliato in cui è presente un televisore.
Chi è esentato dal pagamento del canone RAI?
  • Chi non possiede un apparecchio televisivo o ne ha richiesto il suggello
  • Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV
  • Chi possiede solo un vecchio televisore analogico
  • Chi ha un’età superiore a 75 anni, non convive con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio e ha un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).
  • Chi possiede solo la radio.
Cosa deve fare un contribuente ricoverato in una casa di riposo?
  • Se il contribuente detiene un apparecchio tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo.
    Se il contribuente non possiede la TV, qualora sia titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
    Se, invece, il contribuente non possiede la TV e non è titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l'utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell'abbonamento ai sensi dell'art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un'apposita raccomandata allo Sportello SAT dell'Agenzia delle entrate.
Effetti delle modifiche del contratto elettrico sull'addebito del canone RAI
  1. Ho cambiato fornitore dell'energia elettrica (switch su medesima fornitura): cosa devo fare?

    Il cliente non deve fare nessuna comunicazione ai fini dell'addebito del canone, poiché le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche coinvolte secondo i periodi di relativa competenza.

  2. Ho due contratti ad uso domestico: pago due volte il canone?

    Il canone viene addebitato sul contratto ad uso domestico residente. Se lo sono entrambi l’addebito sarà fatto sul contratto con data di stipula più recente.

  3. Devo stipulare un nuovo contratto elettrico ad uso domestico ma non possiedo un apparecchio televisivo: cosa  devo fare per evitare l'addebito del canone?

    Deve compilare e inviare la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3 entro il mese successivo a quello di stipula del contratto.

  4. Mi è stato addebitato erroneamente il canone RAI, cosa devo fare per chiedere il rimborso?

    Al momento l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato le disposizione sulle modalità di richiesta di rimborso del canone.

  5. Devo stipulare un nuovo contratto elettrico ad uso domestico ma non possiedo un apparecchio televisivo: cosa  devo fare per evitare l'addebito del canone?

    Ho chiuso un contratto elettrico ad uso domestico residente prima del 1 luglio 2016 e attivato un altro contratto sempre domestico residente

  6. Ho attivato una nuova utenza elettrica residente : da quando sarà addebitato il canone?

    Il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.

  7. Ho disattivato una utenza elettrica residente in corso d'anno e non attiverò alcuna nuova utenza elettrica residente nel corso dello stesso anno. Come mi verranno addebitate le rate per i mesi in cui il contratto non è più attivo?

    La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24 entro il 31 ottobre 2016.

  8. Prima del 2016 avevo inviato una disdetta dell'abbonamento tv allo Sportello Abbonamenti tv S.A.T. Come mai mi è stato addebitato il canone nella fattura elettrica?

    Perché dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il relativo quadro A della  ichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell’Agenzia).

  9. Ho presentato la dichiarazione di non detenzione  entro il 30 giugno 2016. Nella fattura elettrica di luglio mi sono stati addebitati 70 euro. E' corretto?

    No, il canone da lei dovuto era quello previsto per il primo semestre, ammontante ad euro 51,03. Le dichiarazioni inviate per posta a ridosso del termine del 30 giugno potrebbero non essere pervenute in tempo utile per consentirne il corretto trattamento nella bolletta di luglio. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

  10. Sono erede di un deceduto senza conviventi al quale è ancora intestata una utenza elettrica: il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata a me che su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?

    Il canone deve essere pagato una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare l’addebito sull’utenza intestata al deceduto è necessario che lei compili il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando il suo codice fiscale come codice fiscale da addebitare. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

  11. Sono famigliare di intestatario di utenza elettrica ed erede di soggetto defunto senza conviventi cui è ancora intestata una utenza elettrica. Il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata al mio famigliare, sia su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?

    Il canone va pagato una sola volta per famiglia anagrafica quindi, per evitare l’addebito è necessario che lei compili il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando come codice fiscale da addebitare il codice fiscale del suo famigliare intestatario dell’utenza elettrica. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

Cosa deve fare il titolare di contratto elettrico ad uso domestico residente che non possiede apparecchio televisivo per non avere l'addebito del canone RAI?

Se non si possiede un apparecchio televisivo i è necessario presentare la Dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della Dichiarazione Sostitutiva.

  1. Chi può presentare la dichiarazione?

    • I titolari di utenza elettrica elettrica ad uso domestico residenziale che non posseggono apparecchio televisivo
    • Gli eredi di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l'utenza elettrica.
  2. Come deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo?

    Il modulo è pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it

    • Telematica:. La Dichiarazione si può presentare mediante una applicazione web –disponibile a partire dal 4 aprile 2016- presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può inviare autonomamente o richiederlo ad un CAF
    • Cartacea: spedizione a mezzo del servizio postale a Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino- per plico raccomandato unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
  3. Quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non possesso di apparecchio televisivo per chi ha già un contratto elettrico ad uso domestico residente intestato?

    Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata mediante raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016, esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata mediante raccomandata dal 1 maggio al 30 giugno, oppure in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno, esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017. Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

    • dichiarazione presentata dal 1 febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
    • dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
    La Dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.
  4. Quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non possesso di apparecchio televisivo per chi ha attivi una fornitura ad uso domestico residente o faccia il cambio residente / non residente nel corso dell'anno?

    La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura o del cambio di residenza. La dichiarazione presentata successivamente ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche non nuove (vedi punto c). Relativamente al 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la dichiarazione sostitutiva per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata mediante raccomandata entro il 30 aprile 2016 oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.

  5. Come è sanzionata la falsa dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo?

    La falsità nella dichiarazione di non detenzione espone a responsabilità anche di natura penale. Per poter legittimamente effettuare la dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

  6. Cosa si deve fare se successivamente alla dichiarazione si viene in possesso di un apparecchio televisivo?

    Si deve presentare una nuova Dichiarazione compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del Modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

  7. Se in passato era già stata trasmessa la denuncia di cessazione dell'abbonamento si è esonerati dalla dichiarazione?

    No, è necessario ritrasmetterla compilando l’apposita sezione del Quadro A del Modello di Dichiarazione sostitutiva.

  8. Le dichiarazioni di non detenzione presentate dal 1/1/2016 al 24/3/2016 sono valide?

    Le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

Rateizzazione e recupero morosità bollette con addebito canone RAI
  1. Si può rateizzare una bolletta con canone RAI?

    Si può rateizzare l’importo escluso il canone, che deve essere pagato alla scadenza della bolletta. Esempio:  una bolletta di 300 euro di cui 60 canone RAI si rateizza così: importo rateizzabile: 240 € (importo bolletta meno canone RAI). Importo prima rata: 180 € (60 del canone e 120 della prima rata).

  2. Il canone RAI può essere pagato separatamente dalla quota relativa alla fornitura elettrica?

    Si, ma entrambi i bollettini devono riportare nella causale il numero della fattura,  e su quello relativo al pagamento del canone RAI deve essere presente anche l’indicazione “canone RAI”.

  3. Se pago solo la quota di bolletta relativa alla fornitura elettrica ma non quella del canone RAI mi sospendete la fornitura elettrica?

    Le azioni di recupero del canone RAI non pagato vengono eseguite dall’Agenzia delle Entrate.

Rimborso del canone RAI
  1. Requisiti per la presentazione della richiesta di rimborso del canone RAI

    La richiesta di rimborso del canone addebitato in bolletta può essere presentata nei seguenti casi:

    • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioni internazionali) e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva.
    • Il richiedente abbia un’età superiore a 75 anni con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro.
    • il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica ha già pagato il canone tramite addebito su una fattura di energia elettrica o lo ha versato con modalità diverse dall’addebito in bolletta. Nel caso in cui il canone sia stato addebitato sull’utenza elettrica di un altro componente della famiglia anagrafica la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e occorre comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica.
    • L’erede relativamente al canone addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.

     

  2. Modalità di presentazione della richiesta di rimborso del canone RAI

    Il modello per la presentazione della richiesta di rimborso è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e della RAI (www.canone.rai.it)

    • Cartacea: La richiesta di rimborso può essere inviata, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
    • In via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’utenza Entratel o Fisconline per gli utenti abilitati o rivolgendosi ad un CAF.
    NB Sono considerate valide anche le istanze inviate prima della pubblicazione del provvedimento di oggi, purché contengano i dati necessari per la verifica dei presupposti del rimborso.

     

  3. Contestazione canone RAI erroneamente addebitato

    Iren Mercato riceve mensilmente l’elenco dei nominativi e codici fiscali a cui addebitare il canone RAI. Tale elenco è generato dall’Agenzia delle Entrate, che detta le regole di applicazione e gestisce le azioni di recupero degli importi non corrisposti dai clienti.
    Nel caso di errato addebito il cliente è tenuto a corrispondere gli importi e poi presentare richiesta di rimborso secondo le modalità sopra descritte. Eventuali reclami o richieste di informazione in merito possono essere rivolte al Servizio Abbonamenti TV al seguente indirizzo:

    Agenzia delle Entrate
    Direzione Provinciale I di Torino
    Ufficio Territoriale di Torino 1
    Sportello S.A.T C.P. 22 10121 - Torino (To)

    Indirizzo pec: cp22.sat@postacertificata.rai.it (solo da PEC)